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R.D. 12/05/1927 n. 824

CAPO III Denunce SEZIONE Denunce di costruzione e di riparazione

Art. 45. Entro 10 giorni dalla data in cui viene iniziata la costruzione o la riparazione di un apparecchio a pressione, il costruttore o il riparatore ne deve dare denuncia all'associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Colui che abbia introdotto nel regno un apparecchio a pressione deve darne denuncia all'associazione entro 10 giorni dall'avvenuta introduzione. SEZIONE II Denunce di esercizio

Art. 46. Salve le norme di cui all'art. 44 per i recipienti destinati al trasporto di gas e per recipienti fissi assimilabili ad essi, deve essere data denuncia all'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, di ogni apparecchio soggetto alle prescrizioni del presente titolo, che

a) debba essere posto in esercizio

b) abbia subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lettera c)

c) sia stato oggetto di nuovo impianto

d) sia stato riattivato dopo un periodo di inattività constatata da un agente tecnico dell'associazione, con verbale di diffida d'uso

e) sia stato oggetto di trasferimento di proprietà o di possesso

f) abbia avuto un cambiamento di uso o di esercizio

g) sia da porsi fuori d'uso, per determinazione del possessore

h) sia da ritenersi che rimarrà inattivo per un periodo superiore ad un anno. È altresì obbligatoria la denuncia quando ne sia fatta richiesta dall'associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Nei casi indicati alle lettere a), b), d), e) ed al capoverso 1/a la denuncia è obbligatoria anche se l'apparecchio sia inattivo o sia impiegato per usi che non ne richiedano il funzionamento sotto pressione. È prescritta la denuncia nei casi previsti dal presente art. Anche per gli apparecchi per i quali sia stata rilasciata dichiarazione di esonero.

Art. 47. La denuncia deve indicare gli elementi necessari per l'individuazione dell'apparecchio. Per i generatori fissi e semifissi alla denuncia di nuovo impianto deve essere allegato un disegno in scala (pianta e sezione) del locale destinato all'impianto. Nel caso di apparecchio totalmente esonerato, insieme alla denuncia deve essere inviato all'associazione il libretto di cui all'art. 69.

Art. 48. Quando si tratta di variazione di possesso di un apparecchio totalmente e sonerato, l'associazione ne prende nota sulla dichiarazione di esonero che dall'associazione stessa deve essere consegnata al nuovo possessore.

Art. 49. Le denuncie debbono essere fatte dal proprietario o dal possessore dell'apparecchio. Le denuncie per trasferimento di proprietà o di possesso debbono essere fatte tanto da chi cede, quanto da chi subentra nella proprietà o nel posses- so dell'apparecchio. Quando l'apparecchio è posto in esercizio dopo una riparazione il proprietario o il possessore dell'apparecchio non sono obbligati alla denuncia se questa sia stata fatta dal riparatore agli effetti dell'art. 52.

Art. 50. Le denuncie di cui alla lettera a) dell'art. 46 debbono pervenire all'associazione prima che l'apparecchio sia posto in esercizio ed in tempo utile perché possano essere eseguite le verifiche regolamentari; le denuncie di cui alle lettere b) e c) debbono pervenire prima che l'apparecchio venga riattivato; quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) entro 10 giorni dalla avvenuta variazione; le denuncie di cui alla lettera h) entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui si prevede che l'apparecchio rimarrà inattivo, e le denuncie di cui al capoverso 1/a dell'art. 46 debbono pervenire nei termini che saranno stabiliti dall'associazione. SEZIONE III Denunce per avarie

Art. 51. Nei casi di scoppio o di gravi avarie di un apparecchio anche se non determinati infortunio, l'utente deve farne denuncia entro 24 ore, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente, sia all'associazione nazionale per il controllo sulla combustione che al ministero dell'economia nazionale (direzione generale del lavoro), fermi restando gli obblighi che in materia possano derivargli da altre disposizioni legislative.

CAPO IV Verifiche SEZIONE I Verifiche di costruzione e di riparazione.

Art. 52. Salvo le deroghe stabilite dall'art. 5 e salvo le norme speciali di cui all'art. 44, gli esercenti di officine per la costruzione di apparecchi a pressione debbono far sottoporre gli apparecchi soggetti alle norme del presente titolo che man mano costruiranno o porranno in riparazione, ad una visita interna quando l'apparecchio sia ancora smontato o comunque non finito e ad una successiva prova idraulica quando la costruzione o la riparazione sia terminata. Ambedue queste verifiche debbono eseguirsi in officina. Tuttavia per gli apparecchi che non possono montarsi che sul luogo di esercizio, si eseguirà in officina solo la visita interna. Le visite suindicate debbono essere eseguite a norma degli articoli 55 e seguenti dagli agenti tecnici dell'associazione, i quali rilasceranno un certificato delle prove eseguite. Il presente art. Si applica anche agli apparecchi in corso di costruzione e riparazione all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 53. Le verifiche prescritte dal precedente art. Anche se eseguite con esito positivo non esimono i costruttori ed i riparatori di apparecchi a pressione dalle eventuali responsabilità civili e penali relative agli apparecchi da essi costruiti o riparati.

Art. 54. I costruttori e riparatori di apparecchi a pressione debbono consegnare in doppio esemplare all'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, prima che venga eseguita la visita interna, il disegno quotato indicante esattamente tutti i particolari costruttivi, necessari agli effetti del controllo, di ogni apparecchio in costruzione o riparazione. Anche chi importa dall'estero un apparecchio a pressione deve inviare all'associazione il predetto documento non oltre dieci giorni dalla introduzione in italia dell'apparecchio stesso. SEZIONE II Verifiche di esercizio. Disposizioni generali.

Art. 55. Salvo le deroghe stabilite dall'art. 5 e salvo le norme speciali di cui all'art. 44, gli apparecchi a pressione soggetti alle norme del presente titolo debbono essere sottoposti, per poter essere messi e mantenuti in esercizio, alle veri- fiche prescritte dai seguenti articoli. Dette verifiche sono eseguite dagli agenti tecnici dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

Art. 56. Salva l'eccezione di cui all'art. 65 capoverso 2/a, l'associazione è obbligata preavvisare l'interessato del giorno in cui avrà luogo la verifica. Può tuttavia disporre verifiche senza preavviso quando siano da presumersi infrazioni al- le disposizioni regolamentari.

Art. 57. Ove l'agente tecnico ritenga che l'apparecchio non sia idoneo al funzionamento, ne deve ordinare la sospensione d'uso e deve prescrivere le sostituzioni, le riparazioni e le aggiunte necessarie, stabilendo altresì il termine per il loro adempimento e le verifiche da eseguirsi prima che l'apparecchio possa funzionare.

Art. 58. I generatori semifissi di capacità totale inferiore ai 150 litri sono soggetti sol- tanto alle visite ed alle prove di esercizio prescritte per le locomobili.

Art. 59. Per i recipienti di vapore, gli agenti tecnici dell'associazione incaricati della verifica possono sostituire, in caso di necessità, una prova idraulica alla visita interna oppure eseguire, in luogo di tali verifiche, una prova speciale iniettando vapore nel recipiente fino ad ottenere la pressione di mezzo chilogrammo per cmq. Superiore a quella del bollo e mantenendo tale pressione durante tutto il tempo occorrente per l'ispezione. In ogni caso è obbligatoria la prima prova idraulica. Prova idraulica.

Art. 60. Oltre alle verifiche di cui all'art. 52 e salvo le norme speciali di cui all'art. 44, ogni generatore fisso o semifisso o qualsiasi apparecchio proveniente dall'estero, prima di essere posto in funzione, deve subire la prova idraulica sul luogo di impianto. Sono soggetti altresì alla prova idraulica

a) gli apparecchi che, sebbene provati anteriormente, formino oggetto di nuovo impianto

b) gli apparecchi per i quali, in seguito alla visita interna, sia stata riconosciuta la necessità della prova stessa dall'associazione con provvedimento motivato

c) gli apparecchi che abbiano avuto uno dei seguenti restauri; 1/a applicazione di una o più toppe, la cui superficie complessiva sia superiore ad un quarto di metro quadrato; 2/a applicazione di una toppa di qualunque dimensione in una lamiera esposta alla fiamma diretta; 3/a applicazione di una toppa che interrompa una chiodatura di una lamiera per un terzo della sua lunghezza totale; 4/a applicazione di una toppa all'incontro di più lamiere, cioè comprendente insieme un giunto trasversale ed uno longitudinale del corpo del generatore; 5/a cambio di una parte essenziale del generatore; 6/a sostituzione di oltre un quarto dei tubi da fumo o da acqua quando tale quarto non sia inferiore a sei tubi.

Art. 61. Gli apparecchi di nuovo impianto devono essere sottoposti alla prova idraulica prima che siano chiusi dalla muratura o da altro rivestimento. Per le locomobili è in facoltà dell'agente tecnico di eseguire la prova senza far togliere il rivestimento. Per gli apparecchi chiusi da muratura o da altro rivestimento è in facoltà dell'agente tecnico di esigere che per la prova la muratura o il rivestimento siano in tutto o in parte rimossi, specialmente quando non siano ispezionabili interamente. Ogni apparecchio deve essere sottoposto a nuova prova idraulica entro dieci anni dalla data in cui sia stata eseguita altra prova idraulica.

Art. 62. La prova idraulica consiste nel sottoporre l'apparecchio a pressione idraulica. La pressione deve essere mantenuta per tutto il tempo necessario per l'esame dell'apparecchio in ogni sua parte. Per gli apparecchi costruiti nel regno, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, completamente con materiale nuovo, mai adoperati e che deb- bono funzionare a non più di 10 kg., la prova idraulica si eseguisce ad una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressione massima effettiva di lavoro. La pressione però non deve essere inferiore a kg. 1,5 per cmq. Ove si tratti di apparecchi funzionanti al di sopra di 10 kg. per cmq. la prova deve essere fatta ad una pressione che superi di 5 kg. per cmq. quella nor- male. Tale pressione di prova non deve essere mai inferiore, in ogni caso, ad una volta e un quarto la pressione massima di lavoro. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì

a) agli apparecchi importati, anche se anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, né mai sottoposti in italia alle verifiche della legge

b) agli apparecchi per i quali non si abbiano gli elementi di individuazione prescritti dal presente regolamento (libretto, targhetta e bollo)

c) agli apparecchi per i quali dall'associazione nazionale per il controllo sulla combustione sia stato autorizzato un aumento di pressione. L'associazione non può autorizzare un aumento di pressione tale da superare quella indicata sulla targhetta o altrimenti dichiarata dal costruttore. Per gli apparecchi usati o riparati dei quali si conosca la provenienza e si abbiano gli elementi di individuazione prescritti dal presente regolamento, nonché per i generatori e recipienti di vapore, le prove idrauliche si eseguiscono ad una pressione uguale ad una volta e un quarto la pressione massima effettiva di lavoro o comunque mai inferiore ad un kg. per cmq. ove si tratti di apparecchi funzionanti al di sopra di 10 kg. per cmq. la nuova prova sarà fatta ad una pressione che superi di kg. 2,5 quella normale ed in ogni caso non mai inferiore ad una volta ed un ottavo la pressione massima di lavoro. La pressione di prova per gli apparecchi indicati ai commi a) e c) dell'art. 60 deve essere quella indicata per i generatori o recipienti usati o riparati di cui al capoverso precedente. Per gli apparecchi di vapore di cui alla lettera b) dell'art. 60 ed all'art. 61, la pressione di prova deve essere uguale a quella del bollo. Visita interna.

 

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